Credito di imposta per acquisto energia e gas naturale
- Studio Biagini
- 21 set 2022
- Tempo di lettura: 10 min
Quadro normativo
L'art. 6 Decreto Aiuti-bis (in conversione), ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai precedenti DL 2/2022, DL 17/2022, DL 21/2022, DL 50/2022, 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022, allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022. Si ricorda che la bozza del decreto Aiuti-ter (approvata dal Consiglio dei ministri il 16 settembre) proroga e rafforza le principali misure di contrasto al “caro-energia” per le imprese per i mesi di ottobre e novembre.
Precedenti chiarimenti dell'AE
Con la Circ. 13 maggio 2022 n. 13/E, l'AE fornisce chiarimenti in merito ai crediti d'imposta riconosciuti alle imprese “energivore” e “non energivore”, dal “Sostegni-ter” e dai Decreti “Energia” e “Ucraina”, per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia e del gas naturale, determinati anche dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Sotto il profilo soggettivo, l'AE precisa che le imprese “energivore”, al fine di accedere al credito d'imposta previsto, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 3 DM MISE 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea.
In relazione all'art. 3 Decreto “Ucraina”, il documento di prassi inquadra la platea dei beneficiari del relativo credito d'imposta (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica – cosiddette imprese “energivore”). Commenta, inoltre, gli ulteriori aspetti della norma (comuni alle imprese “energivore”) e in particolare, si sofferma sul calcolo del costo della componente energetica, sui sussidi, sulla disciplina relativa alle imprese neo-costituite e sull'utilizzo del credito d'imposta.
Condizione ulteriore, per poter beneficiare del credito d'imposta è che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all'ultimo trimestre 2021(al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019.
Sotto il profilo oggettivo, il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Credito d'imposta imprese energivore
Il c.1, dell'art. 6, riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal DM MISE 21 dicembre 2017 (comunicato nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2017), a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30%relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
L'ammontare dell'agevolazione è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore (di cui al primo periodo del c. 1) e dalle stesse auto consumata nel terzo trimestre 2022.
In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, oppure il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).
Credito d'imposta per le imprese gasivore
Il c. 2, dell'art. 6 Decreto Aiuti bis, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25%della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Viene definita “impresa a forte consumo di gas naturale” quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1, DM MiTE 21 dicembre 2021 n. 541 (comunicato nella G.U. n. 5 del 8 gennaio 2022) e che nel primo trimestre solare dell'anno 2022 ha consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25%del volume di gas naturale indicato all'art. 3 c. 1 del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del DM MiTE 21 dicembre 2021 n. 541, come quelle che:
a) operano nei settori elencati nell'allegato 1, al medesimo decreto;
b) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (oppure 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3);
c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% di tale volume di gas naturale (indicato all'art. 3, c. 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
Il c. 3, attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore (come definite al c. 1), a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15%della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022.
Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore
Il c. 4 dell'art. 6 Decreto Aiuti-bis, riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Regime dei crediti d'imposta, cedibilità e controlli
Il c. 5 dell'art. 6 prevede alcuni adempimenti necessari ai fini della fruizione delle agevolazioni disposte, dalle norme in commento, per le imprese non energivore e non gasivore in relazione ai consumi del terzo trimestre 2022 (di cui ai c. 3 e 4 dell'articolo in commento).
Si dispone in particolare che, ove l'impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il medesimo venditore è tenuto , entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, a iniziare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.
Utilizzo dei crediti di imposta
Il c. 6 dell'art. 6, dal canto suo, dispone in ordine all'utilizzo dei crediti di imposta; essi sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24 (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97) entro la data del 31 dicembre 2022.
Non si applicano i limiti di cui all'art. 1 c. 53 L. 244/2007, e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 22 DL 73/2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato art. 34, elevandolo a € 2 milioni.
Tale limite è stato reso strutturale dalla Legge di Bilancio per il 2022 (art. 1 c. 72 L. 234/2021) a decorrere dal 2022.
Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata L. 244/2007, pari a € 250.000.
Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61 DPR 917/86, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all'art. 109 c. 5 TUIR.
I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Cedibilità dei crediti
I crediti d'imposta di cui ai c. da 1 a 4, dell'art.6 Decreto Aiuti-bis sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario (art. 106 D.Lgs. 385/93), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito (art. 64 TUB) oppure imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (CAP, di cui al D.Lgs. 209/2005).
Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all'art. 122-bis c. 4 DL 34/2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all'art. 3 D.Lgs. 231/2007, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli art. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I codici tributi
L'Agenzia delle Entrate, con la Ris. AE 16 settembre n. 49/E, ha istituito i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta concessi alle imprese, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia, gas e carburante, dal Dl “Aiuti bis” che ha esteso le agevolazioni fiscali anche al terzo trimestre 2022.
Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6968” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“6969” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“6970” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“6971” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
“6972” denominato “credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Con la circ. agenzia delle entrate 11.7.2022 n. 25, sono state fornite ulteriori indicazioni, in forma di risposta a quesiti, in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese energivore e non.
Imprese energivore iscritte con la sessione “suppletiva”: rientrano nell’agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell’elenco, di cui all’art. 6 del dm 21.12.2017, per l’anno 2022 con la “sessione suppletiva” e, di conseguenza, il credito d’imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022.
Requisiti oggettivi
in relazione ai requisiti oggettivi, viene chiarito che:
• il costo delle garanzie di origine, per la fornitura di energia da fonti rinnovabili, deve essere conteggiato sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito, sia nel calcolo dell’effettivo credito spettante;
• nel caso di clienti “multisito”, il confronto medio della “componente energia elettrica” dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente, non invece tra singole utenze;
• non si tiene conto dell’iva, atteso che occorre considerare il costo della sola “componente energetica”;
• l’agevolazione c.d. “asos” non è da ritenersi inclusa tra i sussidi che rilevano ai fini del calcolo del costo medio.
Documentazione certificativa
per “documentazione certificativa” s’intende la documentazione probatoria di cui il contribuente deve essere in possesso per finalità sia di verifica della sussistenza dei requisiti sia del calcolo del credito d’imposta spettante. si tratta, nello specifico:
• delle fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata;
• in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine;
• delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS - PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
• per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
• per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
• per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
• per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
• devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
• possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
• non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
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