Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica delle operazioni con l’estero
- Studio Biagini
- 21 set 2022
- Tempo di lettura: 6 min
Dal 1° luglio sono cambiate le regole attraverso le quali comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto “esterometro”, ma occorre inviare all’Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera “singola”, con un evidente aggravio di adempimenti.
Diventa pertanto operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. n. 178/2020) che aveva stabilito l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio, termine poi differito al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.
Il vecchio esterometro
Per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti; l’ultima comunicazione, quella relativa ai dati relativi al secondo semestre 2022, dovrà essere inviata entro il prossimo 31 luglio (in quanto cade di domenica, la scadenza è rinviata al 22 agosto in forza della proroga degli adempimenti di agosto).
Tale obbligo non operava per le operazioni documentate spontaneamente tramite fattura elettronica.
Il nuovo esterometro
L’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, nell’attuale formulazione, prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Diventa operativa la norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020) che aveva stabilito l’abrogazione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio, poi prorogato al 1° luglio 2022 per via della proroga introdotta dal D.L. 146/2021.
Operazioni attive
Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via mail).
Operazioni passive
Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Quindi, di fatto, l’integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.
TD17
Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero
Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l’imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano).
TD18
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia.
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito Iva.
TD19
Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell’Iva, che andrà assolta dall’acquirente italiano (appunto emettendo autofattura).
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l’acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva.
Sul punto si segnala che Il D.L. “Semplificazioni fiscali” (articolo 12, D.L. 73/2022) prevede che siano escluse dall’obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972”.
Questa modifica permette di evitare l’invio di operazioni non territoriali di importo non significativo (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all’estero).
Con gli articoli 12 e 13, D.L. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina dettata dall’articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 in tema di “esterometro”, sia al fine di limitarne l’ambito oggettivo di applicazione prevedendo nuove ipotesi di esclusione, sia per precisare la decorrenza del nuovo impianto sanzionatorio introdotto con la L. 178/2020.
Le nuove ipotesi di esclusione
La disposizione contenuta nell’articolo 12, D.L. 73/2022 modifica il comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 al fine di ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione dell’esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1792.
Per effetto di tale modifica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono pertanto essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 dell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. 127/2015, con le seguenti eccezioni:
· operazioni documentate da bollette doganali;
· operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel richiamato comma 3, D.Lgs. 127/2015;
· operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.
Attenzione che oggetto di esclusione non saranno le operazioni che rilevano territorialmente nel nostro Paese quali, ad esempio, le frequenti operazioni in acquisto di servizi generici ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che come è noto, nell’ambito dei rapporti tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente. L’esclusione, potrà al contrario riguardare la prestazione di manutenzione ordinaria (se ovviamente entro la soglia dei 5.000 euro) che un soggetto passivo italiano effettua su un immobile situato all’estero che in base all’articolo 7-quater, D.P.R. 633/1972 rileva territorialmente nel Paese di ubicazione dell’immobile.
Non si tratta pertanto di nuove ipotesi di esclusione che, seppur da apprezzare, risolveranno il problema della miriade di acquisti tanto di beni (acquisto di cancelleria, di prodotti informatici, etc.) quanto di servizi (scaricamento di software), spesso di modestissimo importo, che le imprese effettuato attraverso il web. Per queste sarà quindi necessario provvedere dal 1° luglio 2022 alla trasmissione allo SdI secondo le modalità ampiamente descritte e comunicate nelle precedenti informative.
Anticipata la decorrenza delle nuove misure sanzionatorie
La disposizione contenuta nell’articolo 13, D.L. 73/2022 ha lo scopo di coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere con quella prevista con il connesso adempimento.
A seguito della nuova decorrenza (1° luglio 2022) della modifica dell’art.1 comma 3-bis D.lgs. 127/2015, prevista dal comma 14-ter dell’articolo 5, D.L. 146/2021, viene uniformata la decorrenza della corrispondente misura sanzionatoria.
Per effetto di tale modifica, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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